Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota del Parco regionale dei Castelli Romani: «Il 2010 è un anno che il Comune di Grottaferrata non dimenticherà facilmente. Due sentenze del Tribunale Amministrativo del Lazio (Tar) bocciano, senza appello, la politica di gestione territoriale di quel Comune. Nella prima di queste sentenze – si legge in una nota di Villa Barattolo – il Comune di Grottaferrata ha fatto ricorso contro il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani, adducendo motivi diversi. Un paio su tutti: il Parco non dovrebbe occuparsi di paesaggio (!); ed inoltre, avendo il Comune di Grottaferrta un Piano Regolatore Generale (Prg) adottato, il Piano di Assetto del Parco avrebbe dovuto adeguarsi a questo. Il Tar ha affermato due concetti giuridici che confermano un indiscusso dettato della norma, che si può leggere come una sostanziale indicazione di politica territoriale: innanzitutto il Parco non solo può, ma deve occuparsi di ambiente e di paesaggio, avanzando anche indicazioni che possono essere maggiormente vincolanti rispetto agli strumenti pianificatori esistenti. Inoltre, cosa ancor più significativa, il Piano di Assetto del Parco è sovraordinato rispetto ai Prg comunali. La seconda recentissima sentenza del Tar, boccia perché illegittima, la variante generale di Prg, adottata dal passato Consiglio comunale di Grottaferrata. In altri termini, quel Piano Regolatore (usato per contrastare il Piano del Parco) proprio non si poteva fare».
«Tutte le sentenze del Tar del Lazio – ha detto il Presidente del Parco Gianluigi Peduto – aventi per oggetto ricorsi di privati o di Comuni contro il Piano di Assetto, hanno dato ragione al buon lavoro svolto dal Parco in questi ultimi tre anni e confermano in modo inequivocabile che l’Ente Parco è il soggetto istituzionale prevalente nella gestione territoriale. Ciò significa che il prossimo Prg che il Comune di Grottaferrata dovrà predisporre dovrà attenersi ai contenuti normativi del Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani. Il Piano di Assetto, con la relativa perimetrazione definitiva, rappresentano elementi imprescindibili da cui partire, giuridicamente sostanziati da tutte le sentenze pronunciate dal Tar».






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